LA “VIA AMERICANA” VERSO LA COMPENSAZIONE PECUNIARIA: UN’ANALISI COMPARATIVA CON IL REGOLAMENTO EU261.
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IL NUOVO PROVVEDIMENTO DEL D.O.T. (DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI DEGLI STATI UNITI D’AMERICA) SULLA COMPENSAZIONE IMMEDIATA DEL VOLO.
Lo scorso 24 aprile 2024, l’amministrazione Biden-Harris ha annunciato che il Dipartimento dei Trasporti degli Stati Uniti (D.O.T.) ha varato una bozza finale di risoluzione che contiene, tra i propri punti salienti, l’obbligo per le compagnie aeree di fornire immediatamente ai passeggeri una compensazione pecuniaria, ovvero il rimborso integrale dei titoli di viaggio non fruiti in una serie di fattispecie tipizzate.
La predetta norma – che diventerà esecutiva il 25 giugno 2024 – mira, dunque, ad aumentare la tutela dei consumatori, rendendo più semplice e diretto per chiunque viaggi verso, da o all’interno degli Stati Uniti – tanto a bordo di Compagnie estere, quanto a bordo di Compagnie nazionali – ricevere rimborsi automatici ed integrali nelle ipotesi in cui i vettori annullino o ritardino i voli, operino dei cambi di itinerario non programmati, smarriscano o consegnino in ritardo i bagagli imbarcati, ovvero non forniscano i servizi aggiuntivi acquistati.
I DIRITTI PREVISTI DALLA RISOLUZIONE D.O.T.: UNA BREVE DISAMINA.
Come chiarito innanzi, la risoluzione D.O.T. abbraccia numerose fattispecie, ognuna delle quali meritevole di una breve spiegazione:
– Cancellazione o ritardo prolungato di uno o più voli: i passeggeri hanno diritto a un rimborso se il loro volo è annullato o subisca un ritardo prolungato e se questi non abbiano accettato il volo di riprotezione o i crediti di viaggio offerti. È fatto sempre salvo l’onere delle compagnie di fornire una tempestiva notificazione circa il diritto al rimborso del biglietto e delle commissioni aggiuntive eventualmente pagate.
A scopo esemplificativo, queste tutele spettano ai passeggeri quando: a) gli orari di partenza o arrivo del volo acquistato subiscano un ritardo superiore a 3 ore, per le tratte nazionali e 6 ore, per le tratte internazionali; b) sia unilateralmente modificato l’aeroporto di partenza o di arrivo del volo acquistato; c) sia unilateralmente disposto un declassamento del volo o dei servizi acquistati (ciò include anche il reindirizzamento su voli aerei meno accessibili a una persona con disabilità).
– Smarrimento o ritardata consegna del bagaglio: i passeggeri che presentino un reclamo per il bagaglio smarrito o riconsegnato in ritardo potranno recuperare integralmente il supplemento versato qualora il bagaglio non venga consegnato entro le dodici ore successive all’arrivo del volo (per le tratte nazionali), ovvero entro le quindici ore successive all’arrivo del volo (per le tratte internazionali).
– Servizi aggiuntivi non forniti: i passeggeri avranno diritto al rimborso del supplemento versato per l’acquisto dei servizi aggiuntivi quali Wi-Fi, scelta dei posti a sedere o intrattenimento a bordo, lì dove il vettore non li fornisca.
– Mancato imbarco per restrizioni governative o mediche legate a gravi malattie trasmissibili: in questi casi, le compagnie aeree sono tenute a emettere crediti di viaggio o buoni validi per almeno cinque anni dalla data di emissione.
SISTEMI A CONFRONTO: REGOLAMENTO EU261 E RISOLUZIONE D.O.T.
Le ipotesi sopra esaminate, tuttavia, non differiscono da quelle previste, a livello Comunitario, dal Regolamento UE 261/20024.
Ciò nonostante, sussistono alcune differenze che vale la pena evidenziare.
Innanzitutto, ai sensi del Regolamento EU261, il diritto alla compensazione pecuniaria – il cui importo varia da € 250 a € 600 a seconda della distanza chilometrica percorsa – non è sempre automatico ed è escluso in tutte le ipotesi in cui il disservizio sia dipeso da una circostanza eccezionale al di là del controllo del vettore aereo.
Un elenco esemplificativo di “circostanze eccezionali” è fornito dal Regolamento medesimo, al paragrafo (14) dei “Considerando” (in particolare: “instabilità politica, condizioni meteorologiche incompatibili con l’operazione del volo in questione, rischi per la sicurezza, mancanze inattese della sicurezza di volo e scioperi che incidono sull’operazione di un vettore aereo in funzione“) ed è stato implementato dalla giurisprudenza e dalla dottrina di merito.
Pur tuttavia, quand’anche si verifichi una circostanza eccezionale – ed è questo il punto di incontro con normativa americana – il Regolamento EU261 obbliga le compagnie aeree a offrire al passeggero pasti, bevande, una sistemazione alberghiera per il pernottamento, il rimborso completo dei biglietti non utilizzati o un volo di riprotezione gratuito.
Ciò mostra, fondamentalmente, una maggiore inclinazione del legislatore europeo al bilanciamento delle singole posizioni dei passeggeri e dei vettori aerei, riconoscendo, da un lato, i diritti fondamentali ai primi e, dall’altro, garantendo il diritto a una difesa adeguata alle seconde (lì dove sussistano le già citate circostanze eccezionali).
IMPLICAZIONI E POSSIBILI RISULTATI DELLA "VIA AMERICANA" ALLA COMPENSAZIONE PECUNIARIA.
La necessità per le compagnie aeree – sia americane che internazionali – di conformarsi agli standard rigorosi imposti dalla nuova risoluzione D.O.T. porterà a un cambiamento sostanziale nelle loro strutture aziendali.
Come avverrà questo cambiamento?
Le compagnie saranno costrette a rivedere e rafforzare i loro servizi di assistenza clienti onde garantire ai passeggeri un’immediata ed adeguata informazione sullo stato dei voli, oltre che il tempestivo pagamento della compensazione pecuniaria e degli ulteriori indennizzi, se dovuti.
Nel futuro prossimo le Compagnie potrebbero essere chiamate ad implementare sistemi ì di intelligenza artificiale per gestire, in maniera massiva e sistematica, le richieste dei passeggeri oltre che a rivedere e riformulare le rispettive Condizioni Generali di Trasporto integrandole con clausole più favorevoli ai consumatori.
Le sfide che si pongono sono anche – e soprattutto – di natura comunicativa, posto che i vettori saranno chiamati a garantire che i passeggeri siano informati in maniera trasparente dei propri diritti e delle opzioni disponibili in caso di disservizi.
Ed ancora, le compagnie aeree saranno chiamate a far fronte ad azioni legali predatorie che potrebbero rappresentare gravare significativamente sui bilanci aziendali.
In sintesi, passeggeri sempre più consapevoli dei propri diritti e compagnie esposte a nuovi (e potenzialmente deleteri) rischi aziendali.
A questo punto, sorge spontaneo interrogarsi: fino a che punto il settore aeronautico potrà sostenere tutto questo?
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