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Ecco la legge che valorizza, promuove e tutela il Made in Italy

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Il giorno 11 gennaio 2024 è entrata in vigore la Legge 27 dicembre 2023, n. 206, recante “Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy”.

La legge è tesa a valorizzare il ruolo del made in Italy nel mondo e a supportare lo sviluppo e la modernizzazione dei processi produttivi e delle attività funzionali alla crescita dell’eccellenza qualitativa del made in Italy.

In primo piano, per sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi della promozione e della tutela del valore e della qualità delle opere dei prodotti italiani, la nuova legge ha istituito il 15 aprile come Giornata Nazionale del Made in Italy, dedicata alla celebrazione della creatività e dell’eccellenza italiana presso le istituzioni pubbliche, scolastiche e i luoghi di produzione.

Sul piano economico nazionale e internazionale, la legge prevede l’istituzione di misure nuove e alternative, quali:

a) il Fondo Strategico Nazionale del Made in Italy, cosiddetto “Fondo Sovrano”

Con la dotazione iniziale di 1 miliardo di euro, il Fondo è autorizzato a investire direttamente o indirettamente,  anche  per  il  tramite  di altri fondi, a condizioni di mercato e nel rispetto della  disciplina dell’Unione europea in materia di aiuti di  Stato,  nel  capitale  di società per  azioni,  anche  con   azioni  quotate in  mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa, che:

b) Nuovi Voucher 3I.

Con l’obiettivo di «promuovere la conoscenza e la consapevolezza delle potenzialità connesse alla brevettazione delle invenzioni» e «sostenere la valorizzazione dei processi di innovazione», la legge finanzia incentivi per 8 milioni di euro per il 2023 e un milione di euro per il 2024 da investire in innovazione in favore di Startup Innovative e microimprese che brevettano.

c) Imprenditoria femminile.

E’ prevista, nell’ambito della misura conosciuta come ‘Nuove imprese a tasso zero’ la costituzione di un’apposita riserva in favore delle imprese a prevalente partecipazione femminile, mediante rifinanziamento con un’apposita dotazione di 15 milioni di euro.

d) Marchi storici.

Per i marchi di particolare interesse e a valenza nazionale, la legge prevede che l’impresa titolare o licenziataria di un marchio  registrato da almeno cinquanta anni o per il quale sia possibile dimostrare l’uso continuativo  da  almeno  cinquanta   anni e  che  intenda cessare definitivamente  l’attività  svolta,  notifichi  preventivamente al Ministero delle Imprese e del Made in Italy le informazioni relative al progetto di cessazione dell’attività indicando, in particolare, i motivi economici, finanziari o tecnici che impongono la cessazione medesima. Per prevenirne l’estinzione e salvaguardarne la continuità, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy può subentrare gratuitamente nella titolarità del marchio qualora  lo stesso non sia stato oggetto di cessione a  titolo oneroso da parte dell’impresa titolare o licenziataria.

Per i marchi che risultino inutilizzati da almeno  cinque  anni, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy può depositare  una domanda di registrazione  del  marchio  a  proprio  nome. L’utilizzo di detti marchi è previsto solo ed esclusivamente in favore di imprese, anche estere, che intendano investire in Italia o trasferire in Italia attività produttive ubicate all’estero.

e) Tutela della proprietà intellettuale del marchio Made in Italy.

Al fine di tutelare e promuovere la proprietà intellettuale e commerciale dei beni prodotti nel territorio nazionale e di un più efficace contrasto della falsificazione, la legge prevede l’istituzione del “Made in Italy” , quale contrassegno ufficiale di attestazione dell’origine italiana delle merci, di cui è vietato a chiunque l’uso, da solo o congiuntamente con la dizione “Made in Italy”, fuori dai casi che saranno stabiliti dal Ministero.

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